• Diritto all’oblio. Ma in Rete ha senso parlare di oblio?

    Nel momento in cui si riflette sul diritto all’oblio, occorre partire da un concetto basilare: cosa si intende per oblio?

    L’oblio è, per definizione, una dimenticanza. Così lo definisce ad esempio Wikipedia:

    L’oblio rappresenta la dimenticanza intesa come fenomeno non temporaneo, non dovuto a distrazione o perdita temporanea di memoria, ma come stato più o meno duraturo, come scomparsa o sospensione del ricordo con un particolare accento sullo stato di abbandono del pensiero e del sentimento

    Ora: l’Italia prevede nel proprio ordinamento il diritto all’oblio come regola utile ad evitare pretestuose gogne mediatiche per fatti pregressi e non più contestuali. Così facendo il diritto all’oblio ha un motivo d’essere forte e preciso. L’applicazione alla Rete, però, impone riflessioni di fondo ben diverse, soprattutto nel momento in cui si intende formalizzare una legge con tanto di obblighi e sanzioni.

    Se l’oblio è per definizione una sospensione duratura della memoria, occorre anzitutto ridefinire il concetto stesso di memoria. Il quale è così spiegato dallo Zingarelli:

    Funzione generale della mente, consistente nel far rinascere l’esperienza passata, che attraversa le quattro fasi di memorizzazione, ritenzione, richiamo, riconoscimento.

    Con giornali e tv tutto è più semplice: il canale ha in mano tutte le fasi ed una semplice norma può obbligare i responsabili dello strumento a comportarsi nel modo che si ritiene più opportuno. Online, invece, la responsabilità è condivisa tra più attori, tanto da confondere le acque e rendere oltremodo complicato ogni intervento. Questo perché:

    • Memorizzazione: è nelle mani dell’autore dellarticolo/post/thread che compare online
    • Ritenzione: è nelle mani di chi gestisce lo spazio che ospita il contenuto, non sempre sotto diretto controllo dell’autore
    • Richiamo: è nelle mani dell’utente che cerca l’informazione tramite motori di ricerca di varia natura
    • Riconoscimento: è nelle mani dell’utente finale il quale compone da sé il mosaico secondo le proprie necessità

    Se viene sovvertito il concetto di memoria, quindi, lo stesso concetto di oblio va in crisi. Perchè online, se nessuno cerca una specifica informazione, nessuno la legge. E se nessuno la legge, è come se non esistesse. La memoria lunga del Web, pertanto, è un concetto puramente astratto poiché basato su di un archivio accessibile infinitamente potente, ma non v’è proposta alcuna dei vecchi contenuti al di là di quel che viene specificatamente cercato, opportunamente trovato, individualmente fruito.

    Cambiando in concetto di memoria, cambia il concetto di oblio. Ed è forse questo il motivo primo di riflessione nel momento in cui si intende applicare un vecchio concetto ad una nuova realtà.

    Tags:

    sponsor

    Commenti

    1. Concordo in pieno con l’articolo che parte da un’analisi attenta e accurata dei due termini cardine della questione. Il ragionamento non fa una grinza.

    2. […] Vi segnalo - perché spesso si fa fatica a navigare tra i commenti - alcuni spunti di riflessione ed approfondimento interessanti (lo sono tutti in realtà e questo è un indice di grande matutità della Rete: Carmelo Fontana sottolinea - ed è un argomento che condivido da sempre - la differenza che c’è tra “riproporre” un fatto di cronaca del passato e rendere accessibile un articolo di cronaca del passato, Giacomo ha dedicato al tema un ampio approfondimento che trovate qui , mentre in alcuni commenti al pezzo di questa mattina mi segnalano questo bel contributo sul tema generale del diritto all’oblio e mi ricordano il progetto archive.org . Sempre in un commento al mio primo post sull’argomento, poi, Luigi Rosa richiama alla memoria 1984 di G. Orwell e della storia scritta sotto dettatura dello Stato a seconda delle esigenze di controllo. […]

    Commenta