• Pedofilia, internet e giornalismo

    Su un comunicato di pochi giorni fa, pubblicato sul sito dell’Associazione Meter di Don Fortunato di Noto, si leggeva:

    APPELLO AI GIORNALISTI - Il fondatore di Meter lancia un appello: “Mi rivolgo ora ai giornalisti: aiutateci a non abbassare l’attenzione nei confronti di questo crimine, e chiediamo di chiedere che cosa veramente abbiamo trovato, quali profondità oscure dell’essere umano che è diventato disumano e di aiutarci a raccontare e a rendere pubblico un fenomeno che urge sempre più interventi legislativi, preventivi e formativi più mirati, maggiori risorse alle Forze nonché l’individuazione delle piccole vittime e maggiore educazione alla protezione dell’infanzia”, conclude.

    Alla luce di quanto specificato all’interno del comunicato stesso, è forse utile chiedere ai giornalisti anche di evitare la vecchia tendenza a colpevolizzare la Rete per le attività pedofile che vi si scovano. Anzi, la Rete va premiata: è solo grazie al Web se certi fenomeni escono alla luce del giorno ed i responsabili possono così essere fermati.

    I due appelli, uno affianco all’altro, possono generare un’era nuova: la Rete può far molto, ma si deve mettere da parte la superficialità dell’approccio odierno. Uno strumento va considerato per quel che è e adoperato per quel che serve: colpevolizzare la rete non è un modo utile per combattere la pedofilia. A meno che non si voglia usare la pedofilia per combattere la rete, ovvio…

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  • Ecco il disegno di legge firmato da Gabriella Carlucci

    Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ne abbiamo analizzata una prima bozza, abbiamo ricevuto la replica della diretta interessata. Ora possiamo pubblicare il testo integrale del disegno di legge, da breve pubblicato dalla Carlucci sul proprio sito web in formato .doc:

    PROPOSTA DI LEGGE PER “INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA’, DEI DIRITTI E DEI DOVERI”

    Articolo 1

    La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da - e per il tramite di - apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.

    Articolo 2

    1. È fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.
    2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.
    3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.
    4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.

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  • Approvatelo voi un commento così

    Tra i ruoli di un moderatore v’è quello di passare al vaglio i commenti ricevuti ai vari articoli o post per poter verificare l’opportunità o meno di pubblicare/cancellare il commento stesso. Spesso trattasi di un ruolo monotono, semplice e ripetitivo: trackback, spam, piccoli flame, tutto che rimane sempre però nell’alveo della normalità.

    A volte, invece, giungono commenti che impongono pause di riflessione ben più seriose.
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  • Licenza di navigare (update)

    Ogni commento è superfluo:

    (ANSA) - ROMA, 12 MAR - Anoressia, bulimia, reati a sfondo sessuale, pedopornografia e adescamento online. Sono solo alcuni dei rischi in cui possono imbattersi i minori navigando in rete. Al tema della prevenzione e della repressione dei reati è stato dedicato oggi a Roma il convegno “Dignità e diritti dei minori: rischi e abusi su internet”. Unanime la proposta richiesta alla prossima legislatura: una legge che permetta l’accesso ad internet solo grazie ad una licenza. “Non basta l’intervento della comunità serve anche l’intervento delle autorità”. E’ quanto sostiene l’avvocato Gianmarco Cesari, presidente dell’Osservatorio Vittime Lidu, lega italiana dei diritti dell’uomo e organizzatore dell’evento. Al centro del dibattito la voglia di combattere la violazione della dignità umana dei minori attraverso azioni concrete. Sono blog, chat line e siti internet i veri luoghi di incontro dei ragazzi, ma troppi sono i pericoli che si nascondono dietro l’angolo. I dati parlano chiaro: ogni giorno, ad esempio, si contano ben 450.000 accessi a blog che incitano i giovani all’anoressia e alla bulimia. E’ contro “la seconda vita virtuale”, quella che vivono gli adolescenti della “generazione digitale”, che si sono mobilitate molte Associazioni, come quella di Psicologia, clinica e giuridica, Telefono Azzurro, ma anche università.

    Via | Telcoeye

    Update
    Che poi, a ben pensarci, la patente di navigazione sul web qualcuno l’aveva già proposta

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  • Reato acquistare materiale pedo-pornografico?

    Commette reato chi si collega ai siti a pagamento per guardare e scaricare materiale pedopornografico.

    L’ANSA riporta come la Cassazione avrebbe condannato un utente ad un anno e sei mesi di reclusione per aver usufruito di materiale pedopornografico in rete.

    Davanti alla legge, secondo la Suprema Corte, il “consumatore” di queste immagini viene considerato “dannoso” nei confronti dei minori sfruttati come se fosse egli stesso il “produttore” di tale materiale.

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